Legge 9 luglio 1990, n. 188

Legge 9 luglio 1990, n. 188 («Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità»): Vietri sul Mare è riconosciuta tra le località di affermata tradizione ceramica, con proprio disciplinare di produzione e zona di produzione delimitata.

La Legge 9 luglio 1990, n. 188, intitolata «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità», è il testo normativo fondamentale che protegge e valorizza l’artigianato ceramico in Italia. Questa legge tutela ufficialmente i centri di antica produzione, tra cui spicca Vietri sul Mare.

Ecco un riassunto ampio e dettagliato della normativa, della sua struttura e del suo impatto sul territorio vietrese.


1. Gli Obiettivi della Legge

La legge nasce con lo scopo di:

  • Tutelare il titolo e il marchio della ceramica artistica e tradizionale.
  • Salvaguardare le produzioni locali dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale.
  • Valorizzare il patrimonio storico, tecnico e culturale dei centri di antica tradizione.

2. Il Consiglio Nazionale Ceramico (CNC)

Per applicare la legge è stato istituito il Consiglio Nazionale Ceramico, un organo con sede presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE). I suoi compiti principali sono:

  • Individuare le zone di affermata tradizione ceramica in Italia.
  • Approvare i disciplinari di produzione presentati dai singoli comuni.
  • Istituire e gestire i marchi nazionali di tutela.

3. Il Marchio di Tutela (CAT)

La legge prevede la creazione del marchio CAT (Ceramica Artistica e Tradizionale).

  • Si applica solo ai prodotti realizzati nelle zone delimitate e conformi al disciplinare.
  • Garantisce al consumatore l’origine geografica e la qualità artigianale del pezzo.
  • Certifica che il processo produttivo segue le tecniche storiche locali.

4. Il Disciplinare di Produzione e la Zona Delimitata

Ogni comune ceramico riconosciuto deve dotarsi di un Disciplinare di produzione. Questo documento stabilisce:

  • I confini geografici esatti della zona di produzione (per evitare che ceramiche prodotte altrove usino il nome del luogo).
  • Le materie prime ammesse (argille, smalti, colori).
  • Le tecniche di lavorazione (foggiatura al tornio o a colaggio, decorazione rigorosamente a mano).
  • I motivi decorativi tipici che appartengono alla tradizione storica del luogo.

Il Caso di Vietri sul Mare

Grazie alla Legge 188/1990, Vietri sul Mare ha blindato la propria identità culturale ed economica.

  • Il Riconoscimento: Vietri è stata inserita fin da subito nell’elenco ufficiale delle città di affermata tradizione ceramica.
  • La Zona di Produzione: La delimitazione geografica protegge l’area del comune costiero, impedendo l’uso del nome “Vietri” per ceramiche prodotte fuori dal territorio protetto.
  • Il Disciplinare Vietrese: Custodisce i tratti unici della “ceramica vietrese”, come l’uso di smalti luminosi, i decori floreali e geometrici, le scene di vita quotidiana pastorale o marina (il celebre “ciucciarello” o asinello) e la caratteristica tavolozza di colori dominata dal Giallo di Vietri, dal Blu cobalto e dal Verde ramina.

DECRETO 26 GIUGNO 1997

GAZZETTA UFFICALE 03/07/1997 N° 153

DISCIPLINARE CERAMICA VIETRESE

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